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IL
Centro Interculturale nel cuore della Toscana
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L'associazione "Villa Palagione - Centro Interculturale" ATTO COSTITUTIVO § 1 DENOMINAZIONE L'associazione si definisce: "Villa Palagione - Centro Interculturale". SEDE Sede dell'associazione è in Volterra, località Palagione presso Villa Palagione. § 2 FINALITA' 1. l'Associazione non ha scopo di lucro; 2. essa intende perseguire esclusivamente finalità sociali, culturali, assistenziali e religiose; 3. il fine cui tende l'Associazione è quello di favorire scambi di esperienze, incontri internazionali di carattere culturale, in particolare europei, nell'ambito della formazione interculturale dei giovani e degli adulti con particolare riferimento alla vita culturale italiana. Trattasi di incontri "oltre i confini" che hanno lo scopo di sviluppare il livello della informazione, la comprensione e la collaborazione tra persone di nazionalità diverse nelle prospettiva di un'Europa unita; 4. per realizzare tali finalità, l'Associazione intende offrire i seguenti servizi: a) mantenimento, organizzazione e gestione di un centro interculturale nei locali di Villa Palagione. Per tale gestione l'Associazione richiederà al Comune di Volterra il rilascio di una licenza di "casa per ferie"; b) pernottamento e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambiente della suddetta villa: c) organizzazione ed esecuzione di manifestazioni culturali anche internazionali tra le quali corsi di lingua, seminari, dibattiti, conferenze, gruppi di studio e ricerca anche interdisciplinari, vacanze-studio, soggiorni linguistici, workshops di natura artistica ed artigianale sotto la guida di insegnanti e referenti specializzati; d) mediazione, contatto e collaborazione con Istituzioni culturali italiane. Particolare attenzione verrà rivolta ad istituzioni regionali e comunali nonchè al diretto coinvolgimento della cittadinanza attraverso escursioni e visite presso strutture culturali, sociali ed artigianali; 3 e) pubblicazione del materiale elaborato durante i corsi e gli incontri con ogni mezzo di diffusione del pensiero; f) organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale in riferimento al mercato europeo interno. 5. L'associazione mette le strutture a disposizione di persone o gruppi, enti pubblici, associazioni religiose, sociali, politiche, culturali, sportive, moltiplicatori, dipendenti di altre istituzioni, gruppi di altre associazioni simili. § 3 SOCI Possono divenire soci, quanti nella loro attività di ricerca e di lavoro, manifestano un interesse continuativo e condividono le finalità dell'associazione. I soci si distinguono in: fondatori, aderenti, ordinari e sostenitori. soci fondatori fanno parte di questa categoria coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione e quanti concorreranno direttamente alla realizzazione dell'obiettivo sociale con la loro attività personale. La domanda di associazione per questa categoria, accompagnata dalla presentazione di due soci fondatori, è subordinata all'accoglimento del comitato direttivo, la cui decisione è insindacabile; soci aderenti fanno parte di questa categoria coloro che intendono, oltre che frequentare le regolari attività dell'associazione, partecipare a gruppi di lavoro di più giorni; soci ordinari sono coloro che sono interessati a frequentare le normali attività di corsi e conferenze dell'associazione; soci sostenitori a questa categoria appartengono quanti, sensibili alle finalità dell'Associazione, intendono dare il loro apporto alla realizzazione dell'obiettivo sociale. * I soci sostenitori hanno diritto a partecipare alle attività sociali, su parere favorevole del comitato direttivo. Per le ultime tre categorie di soci, l'ammissione nell'associazione avviene su domanda degli interessati ed è soggetta all'accoglimento del comitato direttivo. Queste categorie di soci non hanno diritto di voto alle assemblee. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa anticipata, stabilita di anno in anno dall'assemblea dei soci fontatori. Il tesseramento è annuale ed ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Solo i soci in regola con la quota annua, hanno diritto ad usufruire delle attività promosse dall'associazione. Si decade da socio per uno dei seguenti motivi: a) per dimissioni; b) per morosità c) per delibera dell'assemblea dei soci in seguito a comportamento contrario alle finalità dell'associazione. § 4 ORGANI E CARICHE SOCIALI Assemblea: si compone di tutti i soci in regola con la quota annua. Ogni socio non può rappresentare più di altri tre soci fondatori. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal segretario generale dell'associazione ed in via straordinaria su proposta di un quinto dei soci fondatori e del comitato direttivo all'unanimità. La data, il luogo e l'ordine del giorno debbono essere comunicati ai soci mediante lettera con al meno 15 giorni di preavviso. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, presenti la metà dei soci più uno e, in seconda convocazione, dal numero dei soci presenti. Le due convocaziono possono aver luogo lo stesso giorno. L'assemblea elegge ogni anno il comitato direttivo ed il revisore dei conti; approva i bilanci economici preventivi e consuntivi, deliberando sulla destinazione di eventuali residui attivi e passivi; delibera sul programma del l'associazione, su modificazioni dello statuto, sulle quote annuali e sulle altre questioni che vengono sottoposte dal comitato direttivo, sullo scioglimento dell'associazione e sull'esclusione di eventuali soci; Comitato direttivo Il comitato direttivo è composto da due membri: segretario generale e vice segretario. Il comitato direttivo provvede a: 1. esercitare tutti i poteri per il conseguimento delle finalità sociali; 2. dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; 3. amministrare il bilancio dell'associazione; 4. redigere il rendiconto finanziario della gestione annuale, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci; 5. nominare il personale per l'espletamento dei servizi esecutivi ed ausiliari, determinare le attribuzioni; 6. nominare i rappresentanti dell'associazione per il coordinamento e l'espletamento di particolari iniziative all'estero; 7. raggiungere il pareggio del bilancio annuale. Il comitato direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina nel suo seno il segreta- rio generale ed il vice segretario. Segretario generale Il segretario generale è il rappresentante legale dell'associazione; convoca e presiede il comitato direttivo; convoca l'assemblea ordinaria e, su mandato del comitato direttivo o di un quinto dei soci- quella straordinaria; può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoposti a ratifica alla prima riunione del comitato direttivo. Per cause e per motivi particolari può tuttavia, a suo insindacabile giudizio, delegare pieni poteri al vice segretario, senza bisogno di formalità alcuna. In sua assenza viene automaticamente sostituito dal vice segretario o dal consigliere più anziano. Revisore dei conti Non è nè consigliere nè impiegato dell'associazione. Egli provvede a controllare gli atti di gestione, accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni. Presidente onorario E' prevista la carica di presidente onorario, conferita dall'assemblea dei soci fondatori a persona avente meriti particolari nel raggiungimento delle finalità che l'associazione si prefigge. Il presente statuo può essere modificato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti. L'assemblea può anche deliberare lo scioglimento dell'associazione a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti. In caso di scioglimento, la liquidazione sarà curata dal comitato direttivo sotto il controllo del revisore dei conti. Gli eventuali fondi patrimoniali saranno devoluti a scopi di beneficenza e ad associazioni che abbiano finalità affini. Registrato a Volterra il 02 marzo 1992 al N 134 Mod. 3 |
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